Dagli atti di gara risulta che al 36' del Iº tempo è stato ammonito il calciatore BOUNE SEKOU nato il 25/12/1991 della società SPORTING CLUB LIVIGNO.
All'atto dell'irrogazione della sanzione da parte di questo ufficio risulta che il calciatore sopra citato NON RISULTA TESSERATO per la società in questione.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l'ufficio tesseramento della Delegazione.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La stessa quindi è stata giocata in modo non regolare.
Vista l'irregolarità commessa dalla società SPORTING CLUB LIVIGNO, il giudice sportivo in applicazione degli l'artt. 4, 10, 65 del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
a) Di assegnare la perdita della gara alla SOC. SPORTING CLUB LIVIGNO con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 del CGS